Il Consiglio di Stato conferma il proprio revirement in merito alla necessaria riferibilità dell'attestato di sopralluogo a tutte le imprese facenti parti di un'A.T.I. concorrente ad una gara pubblica
Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778
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Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2015, n. 4778
Presidente Numerico; Estensore Potenza
Anche nel caso in cui la lex specialis in materia di appalti si limiti a sanzionare con l'esclusione la sola mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei luoghi, non prevedendo niente circa la necessità che il relativo sopralluogo venga effettuato da parte di tutti i componenti dell'ATI, tale l'obbligo non potrà che essere rivolto a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria.
L'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti, non poteva che riferirsi al concorrente singolo ovvero a ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento di impresa. L'attestato di sopralluogo, la cui mancata allegazione determina l'esclusione, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria. L'attestato di sopralluogo, la cui mancata allegazione determina l'esclusione, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria.
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Tag: appalto, associazione temporanea di imprese, ati, delega, favor partecipationis, gara pubblica, obbligo, rti, sopralluogo