I nuovi interventi sul pubblico impiego nel D.L. n. 90/2014
Disposizioni per il ricambio generazionale, nuove norme per la mobilità obbligatoria e volontaria, revisione della disciplina degli incarichi dirigenziali a termine negli enti territoriali: sono alcuni degli interventi contenuti nel decreto legge n. 90/20
SOMMARIO: 1. Il Governo Renzi alla prova della riforma del pubblico impiego – 2. I contenuti del D.L. n. 90/2014 legati al ricambio generazionale – 3. Gli interventi sulla mobilità – 4. Altre norme di interesse.
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Vigente al: 3-8-2014
TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL
SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
CAPO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI
LAVORO PUBBLICO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la piu' razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;
RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;
RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonche' misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il piu' efficace impiego delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2014;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)
1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se
prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
3. Al fine di salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonche' degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro
scadenza se prevista in data anteriore.
4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operativita' del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e
993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre
2015.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorita' indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per l'anno 2016, 123,2 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";
b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018";
c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
(Incarichi direttivi ai magistrati)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni
direttive e semidirettive:
a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del
relativo ufficio;
b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.
1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta".
2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze
successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n.195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono aggiunti i seguenti periodi: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.".
Art. 3
(Semplificazione e flessibilita' nel turn over)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma
2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.
7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".
8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
9. E' abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".
Art. 4
(Mobilita' obbligatoria e volontaria)
1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unita' produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unita' produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti possono prestare
attivita' lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unita' produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.".
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.
Art. 5
(Assegnazione di nuove mansioni)
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.";
b) alla fine del comma 4 e' inserito il seguente periodo: "Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.".
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma
5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.".
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 e' inserito il seguente:
"567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in
altra societa' ".
Art. 6
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)
1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso
organi costituzionali".
2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)
1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni
sindacali.
Art. 8
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)
1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione,";
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.".
2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
Art. 9
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle
avvocature degli enti pubblici)
1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
diritti di segreteria)
1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' abrogato.
2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.".
Art. 11
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)
1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".
2. L' articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' abrogato.
3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato e' fissato nel dieci per cento.
4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel
caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale".
Art. 12
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di
integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di
volontariato a fini di utilita' sociale)
1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla
copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del locali.
2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio".
3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilita' sociale in corso con le associazioni di volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata ai sensi del comma 1.
Art. 13
(Incentivi per la progettazione)
1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. In ragione della onnicomprensivita' del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6".
Art. 14
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica
nazionale)
1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.
2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In attesa della revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale e' sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30
dicembre 2010 n. 240, l'indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.
4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.
Art. 15
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di
specializzazione medica)
1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015".
2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del
fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
1. Il Governo Renzi alla prova della riforma del pubblico impiego
Ad un anno dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – anche l’attuale esecutivo perpetua la scelta di utilizzare la decretazione di urgenza – per di più in periodo “balneare” - per rinnovare alcuni aspetti della disciplina del pubblico impiego. È toccato così al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recare una corposa serie di misure in materia di lavoro pubblico, giudicate di straordinaria necessità e urgenza.
Peraltro, il cd. decreto PA taglia il traguardo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dopo ben 11 giorni di limature e messe a punto: il risultato è una versione ampiamente rimaneggiata rispetto a quella che aveva avuto l'ok nel Consiglio dei Ministri. Non solo perché il decreto legge omnibus licenziato il 13 giugno 2014 è stato nel frattempo spacchettato in due distinti provvedimenti (da un lato, pubblica amministrazione e semplificazioni; dall'altro, crescita, confluita nel D.L. n. 91/2014), ma anche perché alcune disposizioni sono state modificate, rimosse o aggiunte.
Se il decreto n. 101/2013 era rivolto, in particolar modo, a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali, anche in funzione del contrasto al precariato nel settore pubblico, nel decreto n. 90/2014 il pacchetto di misure sul pubblico impiego appare caratterizzato dall’attenzione riservata al tema del ringiovanimento della PA.
L’assunto che guida l’avvio della riforma Renzi - Madia è che negli ultimi anni, in assenza di un adeguato ricambio generazionale e di una visione strategica, il pubblico impiego è rimasto sostanzialmente bloccato da una serie di fattori negativi, in sé indipendenti, ma sinergici. La mission della PA è cambiata, ma i suoi impiegati e la sua struttura non riescono a superare impasse e difficoltà di adattamento. Il pubblico impiego resta ancora fortemente impreparato alle sfide di una PA digitale, interconnessa e a rete, orientata ai risultati e valutata sugli outcome, ossia su quello che i cittadini e le imprese percepiscono in termini di qualità della vita, valore aggiunto pubblico e impatto di servizi migliori. Non è quindi sufficiente una revisione della spesa, se non è accompagnata da una rivoluzione che ripensi il lavoro pubblico sulla base di rinnovati principi: apertura ai giovani; possibilità di prepensionamento dei più anziani, mobilità obbligatoria, riconoscimento dei talenti e della possibilità di crescita professionale legata al merito.
Molti osservatori hanno evidenziato il perverso circolo vizioso costituito da tre fenomeni che assommati penalizzano la qualità del capitale umano delle PA: la scarsità relativa del laureati sul totale dei dipendenti pubblici, l’istruzione “debole” in ruoli che richiederebbero un titolo di studio superiore; la carenza cronica di formazione. Questo gap strutturale si radica anche su una composizione per età unica al mondo. Al di là dell’età media che è pure alta (48 anni), ma che è calmierata dai dipendenti del comparto della Difesa, la media dei dipendenti dei Ministeri è di 52 anni, con oltre 22 anni di servizio sulle spalle; nella scuola è di 51 anni; nelle forze di polizia, dove pure non è altissima (41 anni), è cresciuta di otto anni dal 2001 in cui era di 33 anni. Ma più dei valori medi sono sconcertanti le percentuali riferite ai giovani: in Italia solo il 10% degli impiegati pubblici ha meno di 35 anni, ossia è nell’età della piena produttività e della massima creatività, e solo l’1% ha 25 anni o meno, ossia, utilizzando una locuzione ormai diffusa, è “nativo digitale”[1]. Altra grande piaga del pubblico impiego è la sua disorganica dislocazione geografica e frammentazione in un numero inverosimile di strutture e unità locali. Gli impiegati pubblici passano da circa 130 ogni 1.000 occupati in Calabria a meno di 60 in Lombardia. In generale, come prevedibile, c’è una buona correlazione, fatte salve le piccole regioni ad autonomia speciale come le province di Trento e Bolzano e la Val d’Aosta, tra tasso di disoccupazione e dimensione del pubblico impiego. A dimostrare, una volta di più come il lavoro pubblico sia servito spesso come ammortizzatore sociale.
La pubblica amministrazione italiana, dopo anni di riforme spesso di taglio emergenziale, si trova ad aver dato un contributo in termini di risparmi attraverso una sostanziale diminuzione della massa salariale e una a volte parossistica ricerca degli sprechi da tagliare, ma a non aver risolto gli squilibri strutturali, risultando non tanto inefficiente quanto inefficace a rispondere ai bisogni attuali. Ne è nata una doppia frustrazione: della parte più dinamica della società, che continua a vedere nella burocrazia un freno e un nemico, e negli innovatori presenti nelle amministrazioni, ridotti a combattere con armi spuntate[2].
È questo il contesto che fa da sfondo all’iniziativa concretizzata nel decreto legge 90. Peraltro, le direttive della nuova strategia governativa erano già state anticipate nella lettera ai dipendenti pubblici resa pubblica del Presidente del Consiglio e dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione lo scorso mese di aprile. Nel quadro di un investimento straordinario sulla Pubblica Amministrazione veniva, infatti, indicata la necessità di: programmazione strategica dei fabbisogni; ricambio generazionale, maggiore mobilità, mercato del lavoro della dirigenza, misurazione reale dei risultati, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; unicità della scuola nazionale dell’Amministrazione. In parallelo con l’adozione del decreto legge 90/2014, ha mosso, poi, i suoi primi passi un nuovo, ulteriore disegno di legge delega, elaborato dal Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, cui è affidato il compito di intervenire più compiutamente sul sistema PA, a partire dalla dirigenza[3].
2. I contenuti del D.L. n. 90/2014 legati al ricambio generazionale
All’articolo 1, il decreto 90 detta alcune norme per favorire il ricambio generazionale nelle p.a. disponendo, in primo luogo, la cancellazione dell’istituto del trattenimento in servizio. Così, il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l’istituto in questione, ossia l’articolo 16 del decreto legislativo n. 503/1992, l’articolo 72, commi 8-10, del decreto legge n.112/2008 e l’articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010[4]. Opportunamente, il comma 2 detta una disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto legge sono revocati. Allo stesso tempo - al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari -, viene disposto che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore; cfr. il comma 3). Analoga deroga è sancita dal comma 4: fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell’ordinamento militare.
Altra norma significativa è quella recata dal comma 5 dell’art. 1, che amplia l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa - categorie in precedenza escluse - , tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento[5].
Passando all’articolo 3 del decreto - rubricato Semplificazione e flessibilità nel turn over – , esso contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al turn over nelle P.A.:
• si rimodulano le limitazioni al turn over per amministrazioni dello Stato ed altri enti per il quinquennio 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell’anno precedente, vengono confermati i limiti del 20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018, pur con la specificazione che la base di calcolo è costituita dal solo personale “di ruolo”; inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato (comma 1)[6];
• si dispone un’analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca, sempre per il quinquennio 2014-2018 (comma 2);
• si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 (commi 3 e 10; quest’ultimo modifica l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001)), introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi (comma 4);
• per gli enti territoriali sottoposti al patto di stabilità interno, si prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018 della spesa relativa al personale di ruolo cessato l’anno precedente) per il quinquennio 2014-2018 (comma 5); inoltre, si consente il cumulo – dal 2014 - delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; contestualmente, è prevista l’abrogazione dell’articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008, che ha stabilito il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
• si ribadisce la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo (comma 6).
Nelle norme ispirata a favor per il ricambio generazionale deve collocarsi anche l’articolo 6 del decreto 90. Esso prevede, infatti, per le pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi di studio e di consulenza, nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.
Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali. La disposizione modifica l’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha già vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che avessero svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti. Ciò amplia in modo rilevante sia l’ambito soggettivo (tutti i soggetti in quiescenza), sia l’ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni).
3. Gli interventi sulla mobilità
L’articolo 4 del decreto 90/2014 torna a novellare la disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo, in particolare:
• la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni;
• la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza;
• l’istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità;
• che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono una medesima unità produttiva (ai sensi dell’articolo 2103 c.c.), all’interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o (secondo modalità da definire con successivo D.M.) anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico[7];
• la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina sulla mobilità del personale;
• l’istituzione di un Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari; i criteri di utilizzo delle risorse sono rimessi a un successivo D.P.C.M.).
Il comma 2 dell’art. 4 in commento statuisce, di conseguenza, l’abrogazione dell’articolo 1, comma 29, del decreto legge 138/2011, il quale prevedeva per i dipendenti pubblici (con esclusione dei magistrati) l’obbligo, su richiesta del datore di lavoro, di effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive (con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione).
In base, poi, al comma 3 dell’articolo 4, il D.P.C.M. al quale l’articolo 29-bis del D.Lgs. n. 165/2001 rimette la definizione della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti, necessaria per consentire la mobilità intercompartimentale (decreto fin qui non intervenuto), dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 90/2014. Decorso tale termine, la tabella di equiparazione è adottata con una diversa e più snella procedura (rispetto a quella che prevede il previo parere della Conferenza unificata Stato- Regioni – Autonomie locali e che siano sentite le organizzazioni sindacali), ossia con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’articolo 5 del decreto legge 90/2014 interviene, altresì, sulla gestione del personale pubblico in disponibilità, al fine di ampliarne le possibilità di ricollocamento, e sulla mobilità di personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
Il comma 1 –di novella dell’articolo 34 del D.Lgs. 165/2001 - interviene sulla disciplina del personale in eccedenza e posto in disponibilità, prevedendo:
- che gli elenchi del personale in disponibilità, formati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali, siano pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti;
- al fine di ampliare le possibilità di ricollocamento, che il personale in disponibilità può presentare (nei 6 mesi anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità di disponibilità) istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore (della stessa o di inferiore area o categoria), in deroga a quanto previsto dall’articolo 2103 c.c. (statuente il principio di equivalenza delle mansioni); la ricollocazione non può comunque avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del richiamato termine di 24 mesi;
- che nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato (per un periodo comunque superiore a 12 mesi), sono subordinate all’utilizzo del personale collocato in disponibilità. Il personale in disponibilità, iscritto nei richiamati elenchi, può, alternativamente essere assegnato, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso altre amministrazioni (amministrazioni che ne facciano richiesta o amministrazioni individuate a seguito di ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica) ovvero avvalersi dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati (ex art. 23 bis D.Lgs. 165/2001).
Si prevede, poi, che il termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell’indennità di disponibilità, rimane sospeso durante il periodo in cui i dipendenti sono impiegati a tempo determinato o in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o in cui si avvalgono dell’aspettativa senza assegni. Infine, si stabilisce che l’onere retributivo è a carico dell’amministrazione o dell’ente che utilizzano il dipendente.
Il comma 2 dell’art. 4 del decreto 90 interviene, a sua volta, sulla mobilità del personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. In primo luogo, viene fissato un termine entro il quale le procedure vigenti per la gestione del personale in esubero devono concludersi ( 60 giorni per le ricollocazione nella stessa società o in società controllate dallo stesso ente; 90 giorni per la ricollocazione in altre società collocate anche al di fuori del territorio regionale). Inoltre, viene introdotta la possibilità per il personale in esubero di chiedere anche la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.
4. Altre norme di interesse
Tra le atre norme del decreto 90/2014 direttamente rilevanti per il pubblico impiego si segnalano:
- l’articolo 2 che disciplina la procedura per l’attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorire la tempestiva conclusione della procedura;
- l’articolo 7 volto a ridurre del 50%, a decorrere dal 1° settembre 2014 - per ciascuna associazione sindacale -, distacchi, aspettative e permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti sia per il personale contrattualizzato che per quello in regime di diritto pubblico[8];
- l’articolo 8 che interviene sulla legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione), rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento fuori ruolo dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato che intendano assumere incarichi extragiudiziari;
- l’articolo 9 di riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad avvocati pubblici (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni (cfr. il R.D. n. 1611 del 1933);
- l’articolo 10 che abolisce l’attribuzione ai segretari comunali e provinciali di quote dei diritti di segreteria e di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali;
- l’articolo 11 di modifica della disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2, che, rispettivamente, novellano l’art. 110 del Tuel e abrogano l’art. 19, comma 6 quater, del D.Lgs. 165/2001), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali, già normati dall’art. 90 del Tuel (comma 4). In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica (e comunque almeno 1) la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si consacra l’obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l’eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico. In secondo luogo, si fissa un limite massimo (pari al 10% della dotazione organica) anche al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale. Infine, si ribadisce espressamente il divieto di effettuare attività gestionale per il personale degli staff di supporto agli organi di direzione politica locale, sottolineando che tale principio vale anche nel caso “in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”[9];
- l’articolo 13 che precisa che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse - contemplati dai commi 5 e 6 dell’art. 92 Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) – non possano essere corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell’onnicomprensività del relativo trattamento economico (nuovo comma 6-bis dell’art. 92 del Codice);
- l’articolo 19 che trasferisce le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, finora svolte dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), al Dipartimento della funzione pubblica;
- l’articolo 21 che sopprime 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni, con contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA)[10];
- l’articolo 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti) che introduce il concorso unico ai fini del reclutamento nei ruoli delle autorità indipendenti, assieme ad altre disposizioni in tema di incompatibilità e trattamenti economici;
- l’articolo 31 che modifica l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (disposizione introdotta dalla cd. legge anticorruzione n. 190 del 2012). Viene così precisato che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico può inoltrare denuncia, oltre che all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all’ANAC. Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all’Autorità dal decreto-legge 90.
[1] Si pensi che in Francia e in Gran Bretagna i dipendenti entro i 35 anni sono rispettivamente il 27% e il 25%, quelli entro i 25 anni sono il 5,4% in Francia e il 4,9% in Gran Bretagna.
[2] Cfr. Pubblico impiego: una rivoluzione necessaria, Edizioni FORUM PA., 2014, nonché il Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti – Dicembre 2013, secondo cui “vi sono evidenti segnali di una complessiva debolezza del capitale umano della pubblica amministrazione, accentuatasi negli ultimi anni anche per effetto delle politiche di blocco del turnover. I segnali si colgono innanzitutto, nella prevalenza di mestieri a bassa o media qualificazione professionale [….] i dati rivelano anche l’esistenza diffusa di assetti organizzativi strutturalmente poco sintonizzati con il contesto esterno”.
[3] Cfr. anche S. Pozzoli, Il nodo irrisolto dei «premi» ai dipendenti, in www.ilsole24ore.com, laddove sottolinea criticamente che ”nelle bozze di riforma del pubblico impiego c'è, ad oggi, un grande assente, cioè la regolamentazione dei fondi integrativi del personale. Eppure, anche solo il fatto che a metà maggio sia stata emanata sul tema una circolare a firma congiunta di ben tre ministri [la Circolare 12 maggio 2014, relativa alle modalità attuative dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16] dimostra il caos generato, più che dal tentativo di "sanatoria" del «Salva-Roma» ter, dai comportamenti scoperti nelle ispezioni della Ragioneria generale: ogni volta che i servizi ispettivi vanno a controllare il trattamento erogato in un Comune, si scoperchia un vaso di Pandora, fatto di indennità fantasiose e di erogazioni a pioggia. […] Serve un vero riassetto del sistema”.
[4] L’istituto del trattenimento in servizio è stato introdotto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 503/1992, che ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (ma per magistrati e avvocati dello Stato la facoltà di permanere in servizio era fissata fino al 75° anno di età) . Successivamente, l’articolo 72, commi 7-10 del D.L. 112/2008 ha escluso che la permanenza in servizio potesse configurarsi in termini di diritto soggettivo del dipendente, rimettendo la valutazione sulla domanda del dipendente (da presentare all’amministrazione di appartenenza tra il 12° e il 24° mese precedente il compimento del limite di età) alla P.A. di appartenenza, chiamata a decidere sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, in relazione alla particolare esperienza acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. Ulteriori limitazioni al trattenimento in servizio sono state introdotte dall’articolo 9, comma 31, del D.L. 78/2010, in particolare per quanto riguarda il collegamento con il vincolo rappresentato dalle facoltà di assunzioni consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.
[5] Si osserva che l’istituto in commento continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri, per i quali l’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008 – non modificato, sul punto, dal D.L. in esame - rinvia, per la definizione delle modalità applicative, ad appositi D.P.C.M., fin qui non adottati.
[6] La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la vigente normativa di settore.
[7] Si tratta di una disciplina che configura una marcata specialità del settore pubblico.
[8] Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti potrà essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali.
[9] Il principio secondo cui al personale assunto con contratto ex art. 90 TUEL è precluso lo svolgimento di attività gestionali è stato più volte richiamato dalla giurisprudenza contabile. Ex multis, cfr. Corte conti, sez. I giurisdizionale centrale, sentenza n. 785/2012/A: “l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica”. Ancora, si è precisato che “l’inquadramento con contratto dirigenziale, ex art. 110 TUEL, del personale di staff contrasta con la configurazione degli uffici istituiti ai sensi dell’art. 90 TUEL. Questi ultimi, infatti, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell’organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali, che devono invece dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’Ente” (Corte conti, Sez. contr. Lombardia, parere n. 43/2007; Sez. Contr. Piemonte, parere n. 312/2013).
[10] Nel dettaglio, l’unificazione nella SNA comporta la soppressione della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa, della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell’amministrazione prive di centro residenziale.
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